Per poter svolgere l’attività radioamatoriale occorre conseguire la Patente di Operatore (o più semplicemente: “la patente”) ottenuta la quale si può richiedere l’Autorizzazione Generale per l’impianto ed esercizio di Stazione. E’ inoltre buona cosa essere iscritto ad un’associazione di radioamatori riconosciuta dalla IARU. Come si fa ad ottenere tutto questo? Naturalmente non tutto in un colpo, ma con un po’ di pazienza e molta buona volontà. Occorre anzitutto acquisire un minimo di conoscenza della radiotecnica e delle normative che regolano questa attività, mentre recentemente è stato eliminata la necessità della conoscenza del codice di telegrafia Morse. Ci si deve familiarizzare con le abitudini dei radioamatori, e per farlo la cosa migliore è l’ascolto delle gamme radiantistiche. Riferendoci alla normativa in vigore in Italia, se non si può ottenere subito la licenza (per esempio non avendo ancora compiuto i 16 anni), è conveniente iniziare ad ascoltare i messaggi delle stazioni radioamatoriali. La stazione d’ascolto è anche detta stazione SWL, da Short Wave Listener cioè ascoltatore delle onde corte. Se si vuole imparare il codice Morse è bene affidarsi ad un amico competente, o meglio ad una Sezione dell’ARMI, molte delle quali organizzano dei corsi per la preparazione dei candidati agli esami. Se però si abita in un luogo isolato in cui non ci sono radioamatori, è possibile procurarsi con poca spesa lezioni Morse registrate su nastro o opportuni programmi software di addestramento per PC. La radiotecnica si può imparare su qualsiasi libro, ma naturalmente i più adatti sono quelli scritti appositamente per i radioamatori; anche in questo caso l’ARMI vi può venire in aiuto.


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Il Ministro delle Comunicazioni

 

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente "Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del Regolamento delle Radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministro delle Comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26, dianzi citato;

 

 

DECRETA

 

 

ART. 1 (Patente)

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;

2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate nell'unica patente di classe A.

ART. 2 (Esami)

1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

ART. 3 (Nominativo)

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta slava la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Il Ministro  Landolfi